Statuto

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STATUTO “CIVES NAZIONALE ODV”

In vigore da Settembre 2022

Statuto dell’Associazione Nazionale Soccorso Infermieri Volontari denominata Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria – Organizzazione di Volontariato – in breve “CIVES NAZIONALE ODV”

Art. 1 Denominazione

Il presente Statuto disciplina L’Associazione Nazionale Soccorso Infermieri Volontari, denominata “Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria – CIVES NAZIONALE – ODV” fondata in Roma il 03 giugno 1998 (scrittura privata presso L’Ufficio Registri di Roma ufficio atti 24252 serie 1 B).

L’Associazione è un’Organizzazione senza scopo di lucro neppure indiretto e persegue finalità di utilità sociale e di interesse pubblico, ed in particolare agisce quale Organizzazione di Volontariato nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, della legislazione in materia di volontariato tra cui il D.lvo n.117/2017 denominato “Codice del Terzo Settore”, nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’Associazione è costituita nel rispetto dei requisiti richiesti dalle norme ed ha carattere volontario e libero.

Art 2 Sede e Simbolo

L’Associazione ha legale in Roma via A. Depretis n.70. La sede potrà essere trasferita nell’ambito dello stesso Comune con deliberazione del Comitato direttivo nazionale.

Il Comitato Direttivo Nazionale può istituire sedi secondarie e rappresentanze in Italia e all’estero. Il simbolo è “un omino che corre con la fiamma”. Il nome dell’Associazione è Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria (C.I.V.E.S.)

Gli organi nazionali assicurano la tutela del simbolo associativo e del nome e ne disciplinano l’utilizzazione da parte delle Associazioni Provinciali

Art. 3 Durata

L’Associazione è costituita a tempo indeterminato

Art. 4 Principi fondamentali

L’Associazione, attraverso la partecipazione degli infermieri, nel presente statuto con il termine “infermiere e infermiere pediatrico”, intende contribuire allo sviluppo della collettività per l’affermazione dei valori della solidarietà e del progresso sociale; pertanto i suoi principi ispiratori sono quelli della libertà, della pace e della democrazia, nel rispetto dei contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana.

L’Associazione riconosce l’elevato valore sociale del Volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l’apporto originale per il perseguimento dei fini statutari. L’Associazione ripudia ogni discriminazione e riconosce pari dignità a uomini e donne, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di età, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

L’Associazione individua nel metodo associativo e nell’auto – formazione, gli strumenti per la costruzione di un sistema di Protezione Civile ed educazione alla salute.

I legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della società o dell’Associazione – lettera m) dell’art. 2 comma 2 del DM 2 agosto 2017;

L’Associazione e dei suoi legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM) – lettera b) dell’art. 2 comma 2 del DM 2 agosto 2017;

L’Associazione ha l’obbligo della dichiarazione e della regolazione degli eventuali conflitti di interesse (lettera i) dell’art. 2 comma 2 del DM 2 agosto 2017);

L’Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati o che, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale -lettera c) dell’art. 2 comma 2 del DM 2 agosto 2017;

L’Associazione ha l’obbligo di pubblicazione dell’attività scientifica attraverso il sito web, aggiornato costantemente (lettera h) dell’art. 2 comma 2 del DM 2agosto 2017).

Art. 5 Finalità

L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.

Essa si costituisce per svolgere attività di volontariato, prestata gratuitamente e spontaneamente, per fini esclusivamente di solidarietà sociale.

L’Associazione si propone di tutelare il diritto alla salute, sviluppare la cultura dell’assistenza sociale e prestare assistenza socio-sanitaria a persone svantaggiate italiane, ed estere limitatamente agli aiuti umanitari, anche in collaborazione con la Protezione civile, attraverso l’aiuto volontario, l’istruzione e la formazione così come stabilito al comma 2 dell’art 10 del d.lgs. 460/97, in caso di necessità, di calamità naturali od altro.

L’Associazione si propone di:

– Svolgere attività di formazione continua in sanità/ECM anche a titolo non esclusivo;

– Progettare ed erogare corsi di formazione professionali nel settore della sanità;

– Organizzare convegni, meeting, eventi formativi, anche in collaborazione con altri enti, tesi alla formazione del personale sanitario, sia in ambiente residenziale, che con formazione a distanza, anche svolti per il conseguimento dei crediti ECM (Educazione continua in Medicina;

-Organizzare attività aventi ad oggetto interventi di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

– Organizzare un sistema di soccorso in Italia ed all’estero, da sola e/o in collaborazione con le Ie istituzioni, protezione civile, e con le altre Associazioni operanti nel settore;

– Organizzare iniziative di soccorso e/o prevenzione in proprio oppure in sinergia con soggetti pubblici, privati e/o del volontariato;

– Partecipare alla programmazione, organizzazione, monitoraggio e verifica di qualsiasi iniziativa atta al perseguimento dello scopo sociale.

A tal fine può partecipare ad enti ed organismi locali, nazionali e internazionali e organizzare iniziative culturali, formative, informative per la diffusione ed affermazione dei principi contenuti nel presente statuto anche mediante l’edizione di stampe periodiche e no.

Non è ammesso per i singoli volontari stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo.

L’attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare e specializzare l’attività della stessa secondo i limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 Soci

Possono aderire al CIVES Nazionale tutti gli infermieri regolarmente iscritti presso l’Ordine Provinciale (OPI) che aderiscono agli scopi statutari e versano la quota annuale di iscrizione al CIVES Nazionale.

Per essere operativi i soci devono essere coperti da polizza assicurativa per il rischio professionale.

L’elenco soci è detenuto dal CIVES Nazionale ed è suddiviso per provincie di appartenenza. Il CIVES Nazionale rilascia ai soci una tessera nazionale annuale numerata. La qualità di socio del CIVES si acquisisce presentando domanda di iscrizione al CIVES Nazionale.

La domanda, corredata dalla copia del versamento della quota annua, deve essere accettata dal Comitato Direttivo Nazionale.

Il CIVES Nazionale, deliberata la domanda di adesione del socio, ne comunica il nominativo alla Sezione Provinciale di appartenenza.

I soci del CIVES godono dell’elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche.

La qualità di socio si perde per:

1. perdita del requisito di iscrizione all’Ordine OPI

2. per sopravvenuti motivi di incompatibilità;

3. per aver commesso atti in contrasto con le finalità ed il buon nome della Associazione come accertate gravi inadempienze o sostanziali mutamenti nell’attività dell’associato che rendano incompatibile o pregiudizievole la sua permanenza nell’Associazione;

4. per mancato pagamento della quota annuale di iscrizione;

5. per recesso, da comunicarsi per iscritto al consiglio Direttivo Nazionale

6. per il mancato rispetto del regolamento dell’Associazione

7. per non avere in corso l’assicurazione professionale

La perdita della qualità di associato è deliberata dal Comitato Direttivo Nazionale anche su richiesta motivata del Comitato Direttivo Provinciale.

Il socio escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 Quota associativa

I soci hanno l’obbligo di versare la quota annua di iscrizione al CIVES, come stabilita anno per anno dal Comitato Direttivo Nazionale e tale versamento dovrà essere effettuato esclusivamente sul conto corrente del CIVES NAZIONALE.

Il pagamento della quota annuale deve avvenire entro il 28 febbraio di ogni anno.

Entro il 15 marzo il CIVES Nazionale aggiorna l’elenco dei soci dell’anno corrente e provvede a comunicare alle Associazioni provinciali l’elenco soci diviso per provincie e a versare sul conto corrente dei CIVES Provinciali il contributo iscrizioni che è almeno pari al 60% delle quote di iscrizione incassate per la relativa provincia.

In difetto di pagamento della quota annua entro il 28 febbraio il socio verrà automaticamente escluso dall’Associazione e non inserito nell’elenco annuale dei soci, fatto salvo quanto previsto per le nuove iscrizioni effettuate in corso di anno.

Per le iscrizioni in corso d’anno il CIVES Nazionale è tenuto a registrare l’iscrizione entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata deliberata la domanda di adesione, aggiornando l’elenco soci.

Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno il CIVES Nazionale è tenuto a riversare la quota parte delle quote per nuove iscrizioni incassate nello stesso semestre alle Associazioni provinciali di appartenenza del socio.

Art. 8 Elenco soci operativi

I soci possono chiedere di essere inclusi nell’elenco dei soci operativi, disponibili cioè ad essere impiegati nelle attività di Protezione Civile e di Emergenza Sanitaria secondo le loro specifiche competenze indicate nella richiesta di inserimento nell’elenco soci.

L’elenco dei soci operativi, diviso per Associazioni provinciali, è detenuto dal CIVES Nazionale e comunicato con cadenza semestrale alle sedi provinciali. I criteri di accreditamento sono fissati dal Comitato Direttivo Nazionale che potrà anche autorizzare il socio ad operare in una provincia diversa su richiesta del socio o nel caso in cui non sia stata attivata la Sezione provinciale ove ha sede l’Ordine Provinciale (OPI) di appartenenza del socio.

Art. 9 Organizzazione – Associazioni Provinciali

Il CIVES per il conseguimento dei propri scopi sull’intero territorio Nazionale opera anche tramite Associazioni territoriali su base provinciale.

Le Associazioni Provinciali sono soggetti autonomi, costituiti su base associativa autonoma e disciplinati dalla normativa di diritto privato, che hanno autonomia amministrativa e patrimoniale e rispondono in proprio, a norma del codice civile, per le obbligazioni assunte nei confronti di terzi.

Le Associazioni Provinciali sono soggetti dotati di autonomia patrimoniale in quanto reperiscono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività in maniera autonoma nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per gli enti del terzo settore.

Le Associazioni Provinciali possono essere iscritte ai Registri delle associazioni di promozione sociale e di volontariato.

Le associazioni Provinciali operano con propri organi, autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria ed operativa.

Può essere attivata una sola Associazione Provinciale per ciascuna provincia.

Le Associazioni Provinciali possono essere costituite su iniziativa di almeno 13 soci del CIVES appartenenti alla tessa provincia.

L’operatività delle Associazioni Provinciali è autorizzata dal Comitato Direttivo Nazionale previa verifica della sussistenza dei requisiti concernenti il numero minimo dei soci aderenti e della conformità dell’Atto costitutivo e dello Statuto ai principi del presente Statuto Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale verificata la perdita dei requisiti previsti, dispone lo scioglimento della Sezione provinciale; nel caso in cui la perdita del requisito sia determinata dal numero dei soci inferiore a 13 lo scioglimento può essere deliberato unicamente se trascorsi 12 mesi il numero dei soci resta inferiore a 13.

Le Associazioni Provinciali perseguono, nell’ambito della propria circoscrizione, le finalità del CIVES Nazionale.

Le Associazioni Provinciali al momento della loro costituzione assumono la denominazione “CIVES – ODV- Sezione Provinciale di … ” seguita dalla indicazione del capoluogo della corrispondente provincia.

La durata delle cariche delle Associazioni Provinciali ha la stessa periodicità degli organi nazionali.

Il Presidente Provinciale è garante della politica del CIVES sul suo territorio, cura e controlla la gestione amministrativa del CIVES Provinciale e ne è il legale rappresentante.

Le Associazioni Provinciali sono, inoltre, tenute a contribuire, in rapporto ai propri mezzi, alla realizzazione di singoli programmi di rilevanza nazionale, secondo criteri e modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale

Art. 10 Forma Giuridica delle Associazioni Provinciali

Le Associazioni Provinciali assumono la forma giuridica associativa privata. La costituzione dell’Associazione deve avvenire nel rispetto delle norme del codice civile e del presente Statuto.

Nello Statuto della Sezione Provinciale devono comunque essere previsti in conformità dello Statuto del CIVES Nazionale:

a) la struttura democratica,

b) l’assenza di fini di lucro, la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dai soci;

c) predisposizione e approvazione di bilancio annuale preventivo e consuntivo.

Art. 11 Patrimonio delle Associazioni Provinciali

Le Associazioni Provinciali hanno patrimonio proprio, godono di autonomia contabile, amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie e rispondono con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da esse instaurate.

Le Associazioni Provinciali devono possedere un proprio codice fiscale ed un proprio conto corrente.

Le Associazioni Provinciali riceveranno dal CIVES Nazionale la quota di loro spettanza per i soci appartenenti alla sezione provinciale stessa secondo quanto previsto dall’art. 7

IL CIVES Nazionale può contribuire economicamente ad attività e iniziative delle singole Associazioni Provinciali.

Art. 12 Organi dell’Associazione NAZIONALE

Gli Organi del CIVES NAZIONALE sono:

a) l’Assemblea Nazionale;

b) l Comitato Direttivo Nazionale;

c) il Presidente;

d) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;

e) il Collegio Nazionale dei Garanti.

I componenti degli organi restano in carica quattro anni, i membri uscenti possono essere nuovamente eletti. Il voto deve essere espresso nelle forme dello scrutinio segreto.

Tutte le cariche associative sono prestate a titolo gratuito.

Art. 13 Assemblea Nazionale

L’Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberante dell’Associazione.

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea Nazionale con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti i soci del CIVES.

La partecipazione è personale ed è ammessa la partecipazione per delega scritta e ciascun partecipante può ricevere un massimo di due deleghe (cui deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del delegante).

L’assembla si riunisce almeno una volta l’anno entro il 31 del mese di maggio per la discussione e l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per la discussione sull’andamento delle attività associative.

All’assemblea spettano i seguenti compiti in sede ordinaria:

– Discutere e deliberare sui bilanci consuntivi, preventivi e stato patrimoniale e sulle relazioni del Comitato Direttivo Nazionale;

– Eleggere i membri del Comitato Direttivo Nazionale, ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato di Garanzia;

– Deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

– Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo Nazionale e/o dal Comitato di Garanzia;

– Modifiche statutarie previste da aggiornamenti o novità normative.

In sede straordinaria:

– Deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;

– Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

Si fa deroga per le tempistiche e per la tipologia di a assemblea per le modifiche statutarie previste da aggiornamenti o novità normative, che devono comunque essere presentate e approvate a maggioranza dall’Assemblea generale.

L’Assemblea deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata un numero di soci pari al 15% degli iscritti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti il Comitato Direttivo Nazionale non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 14 Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea

L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L’assemblea in sede ordinaria o straordinaria è convocata dal Presidente Nazionale con lettera o email ordinaria e pubblicazione sul sito web almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata.

L’assemblea in sede straordinaria può essere convocata se richiesta al Presidente nazionale da almeno 3 componenti del Comitato direttivo Nazionale o un numero di soci pari al 15% degli iscritti.

L’assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita sia in prima convocazione che in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto degli aventi diritto di voto.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente Nazionale o dal Presidente del Comitato di Garanzia nei casi previsti dal presente statuto.

I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal Segretario Nazionale.

L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti.

Ogni qualvolta nelle votazioni ci sia parità di voti, l’assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

Per la deliberazione di scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art. 15 Comitato Direttivo Nazionale

Il Comitato Direttivo Nazionale è l’organo di gestione politico – amministrativa dell’Associazione e svolge la funzione di coordinamento della stessa.

Il Comitato Direttivo Nazionale è composto da 7 membri eletti dall’assemblea tra i soci del CIVES.

Il Comitato Direttivo Nazionale dura in carica 4 anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Il Comitato Direttivo Nazionale ha il compito di:

a) eleggere tra i propri membri il Presidente Nazionale;

b) eleggere il nuovo Presidente Nazionale in caso di sfiducia o decadenza a qualsiasi titolo del Presidente in carica;
c) eleggere tra i propri membri il Vice Presidente su proposta del Presidente;

d) eleggere tra i propri membri il Segretario del Consiglio Nazionale

e) eleggere il Tesoriere;

f) eleggere il Direttore Operativo;

g) attribuire deleghe di settore ai propri membri su proposta del Presidente;

h) applicare le decisioni dell’assemblea;

i) approvare la proposta del Bilancio preventivo e consuntivo e del programma annuale di attività da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Nazionale;

j) approvare il piano di tesseramento annuale;

k) approvare la partecipazione o l’adesione ad organizzazioni operanti nel settore del volontariato e della Protezione Civile;

l) verificare la costituzione e l’effettivo funzionamento delle strutture provinciali dell’Associazione;

m) deliberare i provvedimenti di commissariamento delle Associazioni Provinciali e eventuali sanzioni per i soci;

n) approvare il simbolo associativo, la bandiera, le divise nazionali da indossare da parte dei Volontari.

Tutte le cariche sono elette nelle forme dello scrutinio segreto.

Il Comitato Direttivo Nazionale può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
Il Comitato Direttivo Nazionale può sfiduciare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente Nazionale e gli altri componenti titolari di cariche elettive. In caso di dimissioni, recesso, esclusione o decadenza dalla qualità di socio dei membri del Comitato Nazionale, essi devono essere sostituiti con i primi dei non eletti.

Il nuovo membro resterà in carica per il periodo di tempo di vigenza del Comitato Nazionale.

Nel caso di decadenza o dimissioni di un numero di membri del Comitato Direttivo Nazionale superiore alla metà il Presidente dovrà convocare l’assemblea ordinaria, con carattere di urgenza per il rinnovo dell’intero Comitato.
Nel caso di dimissioni della totalità dei membri del Comitato Direttivo Nazionale, l’assemblea deve essere convocata, con carattere di urgenza, dal Presidente del Comitato di Garanzia, per il rinnovo dell’intero Comitato, Il Presidente del Comitato di garanzia in questo caso sarà Presidente dell’assemblea.

Nelle more, i membri durano in carica fino alla successiva assemblea, anche se dimissionari, per il disbrigo degli affari ordinari.

I membri del Comitato non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso elle spese effettivamente sostenute.

Il Comitato Direttivo Nazionale, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Comitato stesso, composte da soci o da non soci.

Il Comitato Direttivo Nazionale delibera, normalmente, a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta s’ intende respinta.

In caso di motivata emergenza per violazioni palesi del presente statuto o per attività che siano in aperto contrasto con il codice deontologico ovvero per manifesta incapacità gestionale o ancora per gravi scorrettezze gestionali, i componenti Comitato Direttivo Nazionale devono segnalare tali scorrettezze al Comitato di Garanzia il quale chiamerà, entro un mese, il socio e ascoltate le ragioni di quest’ultimo potrà proporre al Comitato Direttivo Nazionale le sanzioni che riterrà opportuno dal richiamo scritto all’espulsione.

Il Comitato Direttivo Nazionale si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano 3 componenti.

Le riunioni del Comitato devono essere convocate almeno cinque giorni prima a mezzo PEC.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza, dal Vice Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Comitato sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente Nazionale e dal Segretario Nazionale.

Le decisioni del Comitato sono pubbliche.

Alle riunioni del Comitato Direttivo Nazionale potranno essere invitati i membri del Comitato di Garanzia i quali in ogni caso svolgeranno soltanto funzioni consultive

Art. 16 Presidente Nazionale dell’Associazione

Il Presidente Nazionale, eletto dal Comitato Direttivo Nazionale nelle forme dello scrutinio segreto, ha la legale rappresentanza dell’Associazione Nazionale, ne esercita il coordinamento politico, sottoscrive atti e convenzioni per il perseguimento degli scopi statutari e può stare altresì in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali della stessa.

Il Presidente Nazionale presiede il Consiglio Nazionale, ne coordina le attività e ne convoca le sedute, predisponendo altresì l’ordine del giorno.

Il Presidente Nazionale con propria ordinanza, per gravi ed urgenti motivi, ha facoltà di adottare, sempre in caso d’urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno; dovrà in ogni caso riferirne al Consiglio Nazionale, nella prima seduta utile, che dovrà deliberare la conferma del provvedimento. In caso di assenza o impedimento temporanei del Presidente le funzioni saranno svolte dal Vicepresidente Vicario.

In caso di dimissioni o decadenza del Presidente anticipatamente al termine del mandato, il Consiglio Nazionale nominerà uno dei suoi membri per assumere la carica vacante sino alla successiva convocazione del Congresso Nazionale.

Al Presidente sono attribuiti tutti i compiti di ordinaria amministrazione dell’Associazione Nazionale, in particolare:
a) compiere presso Istituti di credito operazioni per richiedere finanziamenti;

b) transigere e compromettere in arbitrii anche amichevoli;

c) autorizzare e compiere operazioni presso uffici pubblici e privati.

Occorrerà invece la preventiva autorizzazione del Comitato Direttivo Nazionale per:

a) acquistare, vendere o permutare immobili;

b) assumere mutui o finanziamenti;

c) obbligare L’Associazione nei confronti di terzi;

d) promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere a liti, transigere e nominare legali.

Art. 17 Vice Presidente Vicario

Il Vice Presidente Vicario, eletto dal Comitato Direttivo Nazionale nelle forme dello scrutinio segreto, ha il compito di sostituire il Presidente Nazionale in caso di assenza o impedimento temporanei o su delega motivata assumendone temporaneamente le funzioni.

In caso di assenza o impedimento temporanei del Vice Presidente vicario o su delega motivata le sue funzioni spettano ad altro Vice Presidente.

Art. 18 Segretario Nazionale

Il Segretario del Consiglio Nazionale, eletto dal Comitato Direttivo Nazionale nelle forme dello scrutinio segreto, ha il compito di:

a) inviare, su richiesta del Presidente, le convocazioni del Congresso Nazionale, dell’Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale e dell’Ufficio Nazionale di Presidenza;

b) redigere e conservare agli atti i verbali delle sedute del Consiglio Nazionale, dell’Ufficio Nazionale di Presidenza e del Congresso Nazionale.

In caso di assenza o impedimento temporanei del Segretario le funzioni saranno svolte dal Vice Presidente Nazionale.

Art. 19 Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere, eletto dal Comitato Direttivo Nazionale nelle forme dello scrutinio segreto, ferme restando le prerogative del Presidente, è responsabile della gestione finanziaria dell’Associazione

Il Tesoriere provvede ai pagamenti ed all’incasso degli introiti rispettivamente su mandati e reversali di incasso all’uopo predisposti; gestisce la tenuta dei conti correnti e della cassa.

Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei registri contabili dell’Associazione, provvede alla registrazione delle scritture, emette i mandati di pagamento, le reversali di incasso e predispone le bozze del Bilancio Preventivo e Consuntivo da sottoporre all’Assemblea Nazionale per l’approvazione nei termini statutari.

Il Tesoriere potrà avvalersi dell’ausilio di un professionista avente i requisiti previsti dalle vigenti leggi.

Art. 20 Direttore Operativo Nazionale

Il Direttore Operativo Nazionale è responsabile dell’organizzazione dell’attività dell’Associazione ed è eletto dal Comitato Direttivo Nazionale nelle forme dello scrutinio segreto, fra i suoi componenti. Il Direttore Operativo Nazionale ricopre il ruolo del Responsabile dell’Ufficio Emergenze. Cura, in particolare tutte le articolazioni operative dell’Associazione, i rapporti tecnico organizzativi con le sedi periferiche, i contatti operativi con il Dipartimento di Protezione Civile e con le altre istituzioni dello Stato.

Il Responsabile dell’Ufficio Emergenze rappresenta la CIVES Nazionale dal punto di vista operativo, ma non ne assume la rappresentanza legale dell’Associazione che è esercitata a termini del presente Statuto dal Presidente Nazionale.

Il Responsabile dell’Ufficio Emergenze collabora con le strutture provinciali proponendo soluzioni ed indirizzi operativi ed individua con la collaborazione delle predette strutture soci che per esperienza, capacità e preparazione possono ricoprire l’incarico di membri dell’Ufficio Nazionale Emergenze.

Il compito di tali membri è quello di coadiuvare il Responsabile dell’Ufficio Nazionale Emergenze durante le emergenze e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento. L’Ufficio Emergenze durante la gestione delle operazioni di emergenza adotta esclusivamente decisioni di carattere tecnico/operativo mentre le scelte che riguardano più strettamente la politica associativa sono di competenza del Comitato Direttivo Nazionale.

Art. 21 Organi di garanzia e controllo

Sono organi di garanzia e controllo della CIVES Nazionale:

a) il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti;

b) il Collegio Nazionale dei Garanti.

Art. 22 Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è un organo statutario di controllo amministrativo dell’Associazione, i suoi componenti sono eletti dall’Assemblea nelle forme dello scrutinio segreto, ed ha il compito di:

a) controllare ed esprimere pareri di legittimità sugli atti di natura amministrativa e patrimoniale dell’Associazione;

b) controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili e redigere annualmente una relazione da allegare al Bilancio Consuntivo, da sottoporre all’Assemblea Nazionale.

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi i quali non dovranno essere componenti di altri organi statutari ed almeno un membro dovrà essere in possesso e i requisiti previsti dall’art. 30 del Codice del terzo settore fermo quanto previsto dall’art. 2399 c.c.

Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente, il quale ha la facoltà di partecipare a titolo consultivo alle sedute del Comitato Nazionale relativamente a discussioni di atti di natura amministrativa e patrimoniale.

In caso di dimissioni, recesso, esclusione, espulsione o decadenza dalla qualità di socio di membri del Collegio dei Nazionale dei Revisori dei Conti, essi dovranno essere sostituiti dai primi tra i non eletti.

Art. 23 Comitato Nazionale dei Garanti

Il Comitato Nazionale dei Garanti è un organo statutario di garanzia e controllo regolamentare dell’Associazione, i suoi componenti sono eletti dalla Assemblea nelle forme dello scrutinio segreto, ed ha il compito di:

a) interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organi statutari sulla loro corretta applicazione e sulla conformità degli Statuti e dei regolamenti dei Comitati Locali e delle Organizzazioni di base;

b) emettere, su esplicita richiesta, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organi statutari;

c) dirimere le controversie sorte fra componenti degli organi statutari, tra organi diversi o tra le Organizzazioni aderenti proponendo, ove nel caso, eventuali sanzioni;

d) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato, ai sensi del presente Statuto; il suo lodo è appellabile innanzi al giudice ordinario nel termine di trenta (30) giorni dalla ricezione della notifica del provvedimento da parte del soggetto interessato.

Il Comitato Nazionale dei Garanti è composto da tre componenti effettivi i quali saranno eletti dall’Assemblea e non dovranno essere componenti di altri organi statutari della stessa Associazione.

In forza del presente Statuto è Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia il Presidente della Federazione Nazionale OPI che, eletto dall’intera comunità professionale, decade automaticamente dall’incarico al termine del proprio mandato presso la Federazione Nazionale OPI e viene avvicendato dal nuovo Presidente, a sua volta democraticamente individuato.

Il Presidente del Comitato di Garanzia ha la facoltà di partecipare, se invitato dal Presidente, a titolo consultivo alle sedute del Comitato Direttivo Nazionale esprimendo pareri non vincolanti.

L’iniziativa del Comitato dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa; giudica ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Il Comitato dei Garanti deve dare comunicazione a tutte le parti coinvolte dell’avvio della fase istruttoria e comunque non oltre trenta (30) giorni dalla richiesta.

Le decisioni assunte dal Comitato dei Garanti sono esecutive decorsi i termini previsti per opporre ricorso.

In caso di dimissioni, recesso, esclusione, espulsione o decadenza dalla qualità di socio dei membri del Comitato dei Garanti, essi dovranno essere sostituiti dai membri supplenti oppure in seconda istanza tra i primi dei non eletti.

Nel caso di dimissioni della totalità dei membri del Comitato Direttivo Nazionale, l’assemblea deve essere convocata, con carattere di urgenza, dal Presidente del Comitato di Garanzia, per il rinnovo dell’intero Comitato, Il Presidente del Comitato di garanzia in questo caso sarà Presidente dell’assemblea.

Art. 24 Validità delle deliberazioni degli Organi statutari

Le deliberazioni adottate dagli organi statutari per essere valide devono essere approvate a maggioranza assoluta dei presenti, a parità di consensi la deliberazione non è adottata, nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

L’Assemblea Nazionale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione è validamente costituita la seduta qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, la revoca dell’intero Comitato Nazionale è necessaria la presenza, in prima convocazione, della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio o per delega ed in seconda convocazione il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

L’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione Nazionale e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le riunioni del Comitato Nazionale, del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti e del Comitato Nazionale dei Garanti sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e per questi ultimi dei soli componenti effettivi.

Le deliberazioni del Comitato Nazionale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni degli organi statutari, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi a cura del Segretario, o comunque resi accessibili, ai componenti dell’organo e di essi deve essere data la più ampia diffusione ed informazione.

Le deliberazioni devono inoltre, venire conservate a cura del Segretario nazionale e restare a disposizione di chiunque ne chieda la consultazione.

Art. 25 Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione, che non può essere mai ripartito fra i Soci, è costituito da:

a) beni mobili ed immobili;

b) titoli pubblici e privati;

c) lasciti o donazioni, purché accettati dal Consiglio Nazionale.

Il patrimonio del CIVES, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 26 Fonti di Finanziamento

Le fonti di finanziamento dell’Associazione destinate al raggiungimento degli scopi statutari sono:

a) contributi degli aderenti;

b) contributi di privati;

c) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) rimborsi derivanti da convenzioni;

e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

f) contributi di organismi internazionali;

g) donazioni e lasciti testamentari.

CIVES potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alla normativa vigente per gli Enti del Terzo settore

Art. 27 Esercizio finanziario e bilancio

L’esercizio finanziario si svolge dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio di Previsione e il Bilancio Consuntivo devono essere approvati entro il mese di maggio di ogni anno.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Associazione deve impiegare gli eventuali avanzi di amministrazione per la realizzazione delle finalità statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

L’Associazione ha l’obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti – lettera l) dell’art. 2 comma 2 del DM 2 agosto 2017.

Art. 28 Gratuità delle cariche statutarie

Ogni carica statutaria è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per l’espletamento della stessa, secondo le vigenti norme fiscali.

Art. 29 Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento della CIVES Nazionale può essere deliberato, con la maggioranza dei tre quarti (3/4) degli aventi diritto, solo da un’Assemblea Nazionale appositamente convocata; in tal caso il patrimonio dell’Associazione Nazionale, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni Nazionali senza scopo di lucro, aventi finalità analoghe a quelle della CIVES Nazionale e comunque, secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme di legge in materia per gli Enti del Terzo Settore.

Art. 30 Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, sulla base degli obiettivi stabiliti dal Comitato Direttivo pianifica l’attività di propria competenza.

Tale Comitato, verifica e controlla la qualità dell’attività svolta e la produzione tecnico-scientifica della produzione da effettuare secondo gli indici produttività scientifica e bibliometrici validati dalla Comunità Scientifica Internazionale.

I componenti sono scelti dal Direttivo Nazionale, sulla base di specifiche competenze documentate e sono coordinati da un referente indicato e nominato del Direttivo Nazionale.

Art. 31 Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dei Regolamenti, del Codice Civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro vigenti.

Con l’approvazione delle modifiche al presente Statuto si intendono abrogate le norme del precedente testo.

Art. 32 Norme Transitorie

Lo statuto, con le modifiche approvate dall’Assemblea del 10/09/2022 entra in vigore con la delibera di approvazione, senza effetti retroattivi.

Per quanto non espressamente contemplato in questo Statuto si fa rifermento alle disposizioni di legge contenute del Codice Civile e nelle Leggi speciali in materia.